DISBRIGO PRATICHE FUNERARIE

    Le agenzie di servizi funebri sono anche imprese preposte al disbrigo di pratiche funerarie e all’intermediazione nella trattazione degli atti pubblici riguardanti il decesso di persone. Indipendentemente che esso sia avvenuto in abitazioni private, piuttosto che in pubbliche strutture ma anche a seguito di cause accidentali.
    Ci occupiamo delle pratiche funebri di trasporto e viaggio, della documentazione necessaria alla denuncia presso l’ufficio di Stato Civile del Comune dove si è verificata la morte:
    • Certificati compilati dal medico curante;
    • La successiva visita del medico necroscopo se in abitazione;
    • La preparazione della documentazione utile ad un trasporto con sepoltura in altro comune;
    • Gli atti richiesti per la cremazione e relativa destinazione delle ceneri;
    • Autorizzazioni rilasciate dalla Procura ed anche presso Ambasciate o Consolati di Stati esteri.
    Solo a seguito di tale denuncia possono essere rilasciati gli atti di morte occorrenti ai famigliari per ottemperare alle pratiche burocratiche successive.

    E’ delegata all’agenzia anche la definizione presso l’ufficio comunale di Polizia Mortuaria della data ed orario stabiliti per il funerale, dopo averli concordati con la famiglia e l’eventuale celebrante. Lo stesso ufficio, in base al tipo di sepoltura definita e dopo opportuna verifica, comunicherà ai necrofori comunali le disposizioni cimiteriali per il seppellimento e secondo necessità fornirà ai congiunti indicazioni riguardo alla disponibilità di nuove concessioni, per effettuarne la scelta più appropriata.
    Così, anche i diritti cimiteriali spettanti al Comune di sepoltura sono versati, per conto dei famigliari, dalla stessa agenzia funebre.

    Nell’eventualità di un servizio con cremazione sarà effettuata la prenotazione presso il crematorio più vicino al luogo di decesso, anche tenendo conto del periodo che intercorre per la consegna effettiva delle ceneri alla famiglia.

    In caso di defunti che necessitino di sepoltura in altra località, distante sul territorio nazionale oppure all’estero, sarà nostra cura espletare ogni pratica funebre del viaggio eventualmente compiuto anche tramite l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi quali aerei o navi.

    Saranno inoltre proposte diverse possibilità di valorizzare il servizio funebre; mediante la realizzazione d’epigrafi o manifesti anche di ringraziamento, l’allestimento di decorazioni floreali, il biglietto ricordo con foto e dedica, la pubblicazione di necrologie e partecipazioni all’interno di quotidiani, la preparazione d’addobbi per camere ardenti, l’accompagnamento musicale, il libro di raccolta firme dei partecipanti.

    Tutto al solo fine di realizzare una celebrazione corrispondente alle esigenze dei famigliari, ma anche alle disposizioni in vita del defunto e che contemporaneamente adempia il desiderio dei congiunti di onorarne degnamente la memoria, assecondando così l’elaborazione del lutto conseguente al distacco.


     

    PRATICHE PER LA CREMAZIONE

    Chi dispone per la cremazione

    In Italia la cremazione è comparsa per la prima volta nella Legge sanitaria del 1887;  attualmente è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) e dalla Legge n. 130/2001.
    La cremazione di ciascun defunto deve essere autorizzata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
    La cremazione può essere richiesta dallo stesso defunto attraverso una specifica volontà testamentaria, dal coniuge o dai parenti più prossimi.
    È fondamentale, in questi casi, la chiara manifestazione di volontà.
    La legge prevede che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto. Un altro modo per manifestare la volontà di essere cremato è quello di aderire ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei defunti dei propri associati; in questo caso sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
    La dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell’associazione.

    Il rito di cremazione, rispetto alla classica sepoltura per tumulazione o inumazione, oggi viene scelto sempre più di frequente. Prima di effettuare questa scelta, però, è bene conoscerne le modalità di svolgimento e cosa prevedono le leggi italiane a riguardo.

    La documentazione per la cremazione

    In aggiunta alla documentazione descritta nel precedente paragrafo, è necessario produrre il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
    Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre anche il nulla-osta dell’Autorità giudiziaria.

    La cremazione per un cittadino straniero

    In applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato, nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell’ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

    Come avviene la cremazione

    Il rituale di cremazione può avvenire con due tipi di combustione differenti: con fiamma diretta oppure scaldando le pareti del forno crematorio mediante bruciatori a gas o resistenze elettriche. In entrambi i casi, si arriva a una temperatura risultante di circa 1000°.

    Il processo di bruciatura avviene in più fasi: nella prima fase, il feretro viene immesso con la bara nella parte superiore del forno. Il focolaio è pressoché immediato e permette di bruciare subito gran parte della salma. Nella seconda fase, i resti delle ossa calcificate e le ceneri prodotte cadono nella parte inferiore dove, grazie a un pratico sistema di ventilazione, viene rilasciata una discreta quantità di ossigeno per permettere al processo di concludersi.

    Alla fine della seconda fase, il rito di cremazione è quasi terminato. Tutta la procedura dura circa un paio d'ore, alla fine delle quali eventuali resti metallici vengono separati dalle ceneri veri e proprie che vengono poi conservate in apposite urne cinerarie.

    La dispersione delle ceneri

    Una volta terminato il rituale di cremazione, l'urna con le ceneri può essere conservata in apposite aree cimiteriali oppure si può provvedere alla dispersione delle ceneri. Secondo quanto stabilito dalla legge n° 130 del 30 marzo 2001 quest'ultimo metodo è permesso, ma solo previa autorizzazione rilasciata dal Comune di appartenenza dell'estinto, in quanto “non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto”. Al contrario, qualora non venga inoltrata nessuna richiesta ufficiale, si potrà incorrere in ammende.
    La dispersione delle ceneri, inoltre, dev'essere effettuata esclusivamente da persone autorizzate quali esecutori testamentari, parenti stretti o impiegati comunali addetti a questa mansione. È possibile rilasciare i resti in mari, laghi e fiumi liberi da natanti, in aree cimiteriali dedicate, in natura o in zone private all'aria aperta, purché fuori dai centri abitati.

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